Albo dei giudici popolari

Informazioni Generali

  • La domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio
  • iscrizioni all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello

Contatti

Descrizione

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata a partire dall'1 aprile fino al 31 luglio.
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale competente.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Requisiti

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

  • avere la cittadinanza italiana;
  • godere dei diritti civili e politici;
  • avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
  • essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;
  • essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;
  • buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Per l'iscrizione è necessario presentare domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari. Il modulo per la domanda è scaricabile dagli allegati in questa pagina, è inoltre in distribuzione presso l'ufficio elettorale del Comune di Nembro, Via Roma n.13 – Piano Terra.
Il modulo deve essere compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Nembro allegando copia di un documento di riconoscimento (patente, carta d'identità...) nonché di copia del titolo di studio posseduto.

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai giudici popolari spetta un rimborso per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
  • L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
  • L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".

Per informazioni

Ufficio elettorale - Servizi Demografici  - Comune di NEMBRO

Indirizzo

Via Roma n.13

Telefono

035 / 47.13.22

Fax

035 / 47.13.44

Orario

Lunedì e Giovedì dalle ore 08.30-12.20 e dalle 16.15 – 18.30

Martedì dalle ore 08.30 - 13.50 – Mercoledì: CHIUSO

Venerdì 08.30- 12.20

Sabato 09.00 – 12.00 (luglio agosto chiuso)

Mail

anagrafe@nembro.net

Internet

www.comune.nembro.bg.it

Resp. del procedimento

Cornetti Roberta –  Ufficio Servizi Demografici

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